Diritto d'autore
Il diritto d'autore nelle imprese editrici di giornali
I giornali e le riviste sono qualificati dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n.633) come "opere collettive" (articolo 3).
Autore dell'opera collettiva è considerato chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, nonché l'elaboratore nei limiti del suo lavoro (articolo 7).
Gli articoli a carattere giornalistico sono tutelati dalla legge italiana sul diritto d'autore al pari di tutte le altre opere dell'ingegno.
Tra le disposizioni che rilevano, in maniera chiara e puntuale, ai fini della loro protezione, vi è innanzitutto il divieto generale di riproduzione dell'opera giornalistica, con qualsiasi mezzo, laddove per riproduzione deve intendersi la moltiplicazione in copie dell'opera, appunto con qualsiasi mezzo (articolo 13). Anche la memorizzazione su un sito Internet di articoli estratti da riviste è da qualificarsi come attività di riproduzione.
L'articolo 65 prevede un'eccezione particolare per i soli articoli "di attualità, a carattere politico, economico, religioso": in questi casi specificamente elencati, è possibile la riproduzione, solo ed esclusivamente se la stessa non è stata espressamente vietata dall'editore o dall'autore, purché ne venga citata la fonte (la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale) ed il nome dell'autore.
Dunque, per non incorrere nel rischio di sfruttare abusivamente l'opera altrui, occorre che non ci siano sulla testata cartacea o sul sito indicazioni relative al divieto di riproduzione. Solo in queste ipotesi, sarà possibile riprodurre l'opera, a patto che se ne citi la fonte e l'autore. D'altro canto, chiunque voglia inibire la riproduzione di questo tipo di articoli, dovrà farlo espressamente.
Oggi, tutte le testate cartacee così come la quasi totalità dei siti Internet riconducibili a testate editoriali pongono, in calce ai propri articoli, la dicitura "riproduzione riservata", ai sensi del citato articolo 65.
Merita, infine, di essere ricordato anche l'articolo 101, ai sensi del quale è lecita la riproduzione di mere informazioni e notizie, salvo che non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli "usi onesti in materia giornalistica" e sempre che se ne citi la fonte.
Espressamente, la norma di legge definisce illecita la riproduzione sistematica ed a fini di lucro di informazioni o notizie, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione, intendendosi per scopo di lucro non solo il guadagno che possa ricavare chi pubblica ma anche la sottrazione di guadagni che ne può soffrire il legittimo titolare.
E' considerata altresì illecita la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia.
A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione.
In ogni caso, a prescindere dalle regole dettate dalla legge sul diritto d'autore, quando la riproduzione di articoli avviene nell'ambito dello stesso ramo di attività, è pur sempre applicabile la normativa generale sulla concorrenza sleale: un'azienda non può sfruttare l'attività di un'altra rendendo più agevole (e proficua) la propria. In questo senso si orienta la giurisprudenza (si veda, ad esempio, Trib. Genova, sent. 3 dicembre 1997).
I giornali e le riviste sono qualificati dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n.633) come "opere collettive" (articolo 3).
Autore dell'opera collettiva è considerato chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, nonché l'elaboratore nei limiti del suo lavoro (articolo 7).
Gli articoli a carattere giornalistico sono tutelati dalla legge italiana sul diritto d'autore al pari di tutte le altre opere dell'ingegno.
Tra le disposizioni che rilevano, in maniera chiara e puntuale, ai fini della loro protezione, vi è innanzitutto il divieto generale di riproduzione dell'opera giornalistica, con qualsiasi mezzo, laddove per riproduzione deve intendersi la moltiplicazione in copie dell'opera, appunto con qualsiasi mezzo (articolo 13). Anche la memorizzazione su un sito Internet di articoli estratti da riviste è da qualificarsi come attività di riproduzione.
L'articolo 65 prevede un'eccezione particolare per i soli articoli "di attualità, a carattere politico, economico, religioso": in questi casi specificamente elencati, è possibile la riproduzione, solo ed esclusivamente se la stessa non è stata espressamente vietata dall'editore o dall'autore, purché ne venga citata la fonte (la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale) ed il nome dell'autore.
Dunque, per non incorrere nel rischio di sfruttare abusivamente l'opera altrui, occorre che non ci siano sulla testata cartacea o sul sito indicazioni relative al divieto di riproduzione. Solo in queste ipotesi, sarà possibile riprodurre l'opera, a patto che se ne citi la fonte e l'autore. D'altro canto, chiunque voglia inibire la riproduzione di questo tipo di articoli, dovrà farlo espressamente.
Oggi, tutte le testate cartacee così come la quasi totalità dei siti Internet riconducibili a testate editoriali pongono, in calce ai propri articoli, la dicitura "riproduzione riservata", ai sensi del citato articolo 65.
Merita, infine, di essere ricordato anche l'articolo 101, ai sensi del quale è lecita la riproduzione di mere informazioni e notizie, salvo che non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli "usi onesti in materia giornalistica" e sempre che se ne citi la fonte.
Espressamente, la norma di legge definisce illecita la riproduzione sistematica ed a fini di lucro di informazioni o notizie, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione, intendendosi per scopo di lucro non solo il guadagno che possa ricavare chi pubblica ma anche la sottrazione di guadagni che ne può soffrire il legittimo titolare.
E' considerata altresì illecita la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia.
A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione.
In ogni caso, a prescindere dalle regole dettate dalla legge sul diritto d'autore, quando la riproduzione di articoli avviene nell'ambito dello stesso ramo di attività, è pur sempre applicabile la normativa generale sulla concorrenza sleale: un'azienda non può sfruttare l'attività di un'altra rendendo più agevole (e proficua) la propria. In questo senso si orienta la giurisprudenza (si veda, ad esempio, Trib. Genova, sent. 3 dicembre 1997).
Le pronunce giurisprudenziali in materia di rassegne stampa
Il termine "rassegna stampa", che nel linguaggio comune assume spesso significati differenti, secondo la definizione contenuta nella Convenzione di Berna, identifica "un insieme di citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo" (articolo 10 della Legge 20 giugno 1978, n. 399).
È questo, in realtà, l'unico tipo di rassegna stampa configurabile: la riproduzione integrale di articoli non rientra nella definizione illustrata. Oggi, il fenomeno di cui comunemente si parla, è ben diverso: anche grazie alla Rete e alla semplicità degli strumenti tecnologici a disposizione di tutti, capita che alcuni soggetti organizzino e forniscano un servizio che viene comunemente definito di "rassegna stampa" ma che in realtà consiste nella mera raccolta e diffusione integrale dei contenuti dei giornali, anche in presenza di un divieto espresso di riproduzione.
Al contrario, la rassegna stampa lecita, consiste esclusivamente nella raccolta di citazioni tratte da articoli giornalistici, fatta per uso personale e senza alcuna finalità di utilizzazione economica dell'opera.
La giurisprudenza che si è occupata di questioni inerenti le rassegne stampa online ha molto insistito sulla corretta applicazione delle regole dettate in materia di concorrenza. Con sentenza del dicembre 1997, il tribunale di Genova ha evidenziato che l'attività - non autorizzata - di offrire sistematicamente ai propri lettori la produzione di altre case editrici non è conforme alla correttezza professionale: "…è vietato utilizzare l'opera altrui, appropriandosi sistematicamente dei relativi vantaggi a fronte dei quali non si sopporta alcun onere". La sentenza in esame ha sostenuto la sussistenza della concorrenza sleale qualora:
Il termine "rassegna stampa", che nel linguaggio comune assume spesso significati differenti, secondo la definizione contenuta nella Convenzione di Berna, identifica "un insieme di citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo" (articolo 10 della Legge 20 giugno 1978, n. 399).
È questo, in realtà, l'unico tipo di rassegna stampa configurabile: la riproduzione integrale di articoli non rientra nella definizione illustrata. Oggi, il fenomeno di cui comunemente si parla, è ben diverso: anche grazie alla Rete e alla semplicità degli strumenti tecnologici a disposizione di tutti, capita che alcuni soggetti organizzino e forniscano un servizio che viene comunemente definito di "rassegna stampa" ma che in realtà consiste nella mera raccolta e diffusione integrale dei contenuti dei giornali, anche in presenza di un divieto espresso di riproduzione.
Al contrario, la rassegna stampa lecita, consiste esclusivamente nella raccolta di citazioni tratte da articoli giornalistici, fatta per uso personale e senza alcuna finalità di utilizzazione economica dell'opera.
La giurisprudenza che si è occupata di questioni inerenti le rassegne stampa online ha molto insistito sulla corretta applicazione delle regole dettate in materia di concorrenza. Con sentenza del dicembre 1997, il tribunale di Genova ha evidenziato che l'attività - non autorizzata - di offrire sistematicamente ai propri lettori la produzione di altre case editrici non è conforme alla correttezza professionale: "…è vietato utilizzare l'opera altrui, appropriandosi sistematicamente dei relativi vantaggi a fronte dei quali non si sopporta alcun onere". La sentenza in esame ha sostenuto la sussistenza della concorrenza sleale qualora:
- la pubblicazione della rassegna stampa online avvenga senza far trascorrere alcun apprezzabile lasso di tempo dalla pubblicazione del giornale dal quale sono estratti gli articoli;
- la quantità di informazione contenuta nella rassegna stampa online sia la medesima del giornale, con una perfetta sovrapponibilità del contenuto dell'informazione medesima.